– Accatastamento degli immobili: un passo obbligato… ma semplice, se sai a chi affidarti
Se hai costruito un nuovo immobile o effettuato modifiche importanti, hai l’obbligo di comunicarlo all’Ufficio Provinciale del Catasto.
Questa procedura, chiamata accatastamento, viene effettuata attraverso il sistema informatico DOCFA (DOCumenti Catasto FAbbricati).
Un passaggio fondamentale per essere in regola, ma che può diventare semplice e veloce se gestito da professionisti esperti.
– Variazioni e Volture Catastali: quando aggiornare è un dovere
Hai ereditato un immobile? Hai acquistato casa? Hai cambiato la destinazione d’uso di un fabbricato?
In tutti questi casi – e non solo – è necessario aggiornare i dati catastali.
Ad esempio, in caso di compravendita o successione, hai 30 giorni dalla registrazione dell’atto per presentare la voltura catastale, ovvero il passaggio ufficiale della proprietà o di altri diritti reali.
La voltura può essere presentata:
direttamente dal proprietario o dagli eredi,
oppure in modo automatico dal notaio, attraverso la procedura di “voltura automatica da nota di trascrizione”.
– Variazioni dell’immobile: quando serve intervenire
Hai modificato la metratura, la disposizione interna o la destinazione d’uso del tuo immobile?
In questi casi parliamo di variazioni catastali. È obbligatorio comunicarle per aggiornare in modo corretto la tipologia e la consistenza dell’immobile in catasto.
Grazie alla tecnologia, sia le variazioni che le volture catastali possono essere presentate in formato digitale, permettendo aggiornamenti rapidi e tracciabili.
Concludendo: sicurezza, regolarità, serenità
Gestire le pratiche catastali non è solo un obbligo: è un passo fondamentale per tutelare il valore del tuo immobile e garantirti tranquillità in ogni operazione futura.
Hai bisogno di aiuto per accatastamenti, volture o variazioni catastali? Affidati a noi: ti guidiamo passo dopo passo, senza stress e con la certezza di essere in regola.
In tante occasioni, un passaggio che precede il rogito è quello del contratto preliminare (il cosiddetto “compromesso”). Si tratta sostanzialmente di un accordo tra venditore e acquirente con il quale essi si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita.
Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
Di regola, il preliminare viene stipulato quando non è possibile la vendita immediata: perché,
ad esempio, l’acquirente è in cerca di un finanziamento (un mutuo) oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa. Il motivo per il quale si stipula il preliminare è appunto quello di impegnare giuridicamente le parti durante il tempo necessario a risolvere questi problemi. Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sottoscrizione.
Per la registrazione sono dovute:
l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita l’imposta di bollo, pari a 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe.
FISCO E CASA: ACQUISTO E VENDITA
Se il preliminare è stipulato con atto notarile, la registrazione viene eseguita dal notaio entro
trenta giorni.
Quando il contratto prevede un pagamento, è dovuta l’imposta proporzionale di registro: 0,50% sulle somme previste a titolo di caparra confirmatoria, 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita. In questi casi, dall’imposta dovuta per la registrazione del contratto definitivo sarà poi
detratta quella pagata sul preliminare. Se per le somme versate in occasione della stipula del contratto preliminare manca una espressa qualificazione, oppure se è dubbia l’intenzione delle parti sulla natura delle stesse, le somme vanno considerate acconti di prezzo.
CONTRATTO SOGGETTO A IVA
Anche quando il trasferimento è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà
differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra
confirmatoria. Il versamento di un acconto, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo pattuito, va
fatturato con addebito dell’imposta. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura
fissa (200 euro).
La caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non
costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.
La stessa non è, quindi, soggetta a Iva e andrà pagata l’imposta di registro proporzionale.
TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
Come detto prima, la stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e
acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso
immobile ad altra persona, costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (
per esempio un usufrutto) o iscriva ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni, non anche
l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento
della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.
In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di
terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
Per la trascrizione del preliminare è necessario l’intervento del notaio. In questo caso,
all’imposta di registro e all’imposta di bollo si aggiunge il versamento dell’imposta
ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie.
Il certificato di agibilità, previsto dall’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) “attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.
Ma qual è l’iter per l’ottenimento del documento? Chi lo rilascia e quali sono gli allegati da presentare insieme alla domanda per ottenere il certificato di agibilità?
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: – nuove costruzioni; – ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali; – interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.
Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
La documentazione da allegare alla domanda è prescritta all’art. 25 del DPR 380/2001 che si riporta integralmente.
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