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L’ Attestato Di Prestazione Energetica

Editore Nuova Casa 20/10/2023

Nuovo Attestato Prestazione Energetica in vigore dal 1° ottobre 2015.

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Dal 1° ottobre 2015 è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE).
Ecco una sintesi delle principali novità, che riguardano sia i proprietari di immobili sia i professionisti incaricati del rilascio dell’attestazione.
Il nuovo APE racchiude tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile e diventa una sorta di “targa energetica” dell’edificio.

Come cambia la valutazione dell’efficienza energetica?
• Le classi energetiche sono 10 e non più 7 e sono indicate con lettere che vanno dalla A alla G; i primi quattro livelli saranno tutti in classe A (da A4, massima efficienza, ad A1).
• Oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti.

Cosa verrà valutato ai fini del rilascio dell’APE?
La valutazione prende in considerazione i seguenti aspetti:
• il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale;
• la produzione di acqua calda sanitaria;
• la qualità della muratura dell’edificio (involucro edilizio);
• la climatizzazione estiva;
• per gli edifici con destinazione non residenziale, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.

Chi richiede l’APE e chi lo rilascia?
• L’obbligo di richiedere l’attestato di prestazione energetica è a carico del proprietario ovvero, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni o importanti risanamenti, a carico del costruttore.
• Il professionista chiamato al rilascio dell’attestato di prestazione energetica deve possedere tutti i requisiti indicati nel D.P.R. 75/2015, deve essere accreditato a livello nazionale e ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo fisico nell’immobile.

Qual è la durata dell’APE?
• L’attestato di prestazione energetica ha una validità di dieci anni, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In quest’ultimo caso il certificato andrà rilasciato nuovamente.

Quali sono le sanzioni?
• In caso di rilascio di un’attestazione non veritiera, il professionista è punito con una sanzione amministrativa da 700,00 a 4.200,00 euro.
• In caso di inadempienza da parte del proprietario o del costruttore, la sanzione applicabile va da 3.000,00 a 18.000,00 euro.
• Se l’attestazione manca, in caso di compravendita o di locazione, la sanzione applicata è:
• • per il proprietario, da 3.000,00 a 18.000,00 euro
• • per il venditore, da 300,00 a 1.800,00 euro


APPROFONDIMENTI:

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

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La Caparra Confirmatoria

Editore Nuova Casa 10/10/2023

La Caparra Confirmatoria

Acquisto casa caparra confirmatoria mutuo preliminare di compravendita

L’ articolo 1385 del Codice Civile definisca la Caparra Confirmatoria come una somma di denaro o quantità di cose fungibili versate a titolo di garanzia ed in relazione ad un’ adempimento contrattuale.

ART. 1385 “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’ altra, a titolo di Caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”.
“Se la parte che ha dato la Caparra e’ inadempiente, l’ altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio dell’ importo versato”.

A tal proposito va’ precisato che la Proposta d’ acquisto immobiliare, accettata da tutte le parti, diventa a tutti gli effetti di Legge un Preliminare di Compravendita e la Caparra Confirmatoria assume, quindi il suo valore legale.
La Caparra Confirmatoria, non e’ rappresentata da cifre standard; solitamente viene evidenziata nel 15/20% del prezzo pattuito dalle parti, in fase di contrattazione.
Aspetto Fiscale:
La Caparra Confirmatoria, presso l’ Agenzia delle Entrate di competenza, viene tassata al 0,5% del suo stesso importo, oltre alle spese fisse e i bolli, obbligatori per la validità della registrazione del preliminare.
Tale importo, viene consecutivamente detratto dalle imposte di registro riguardanti l’ Atto di Compravendita definitivo.


APPROFONDIMENTI:

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

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Il Contratto Preliminare di Compravendita

Editore Nuova Casa 01/06/2023

IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

In tante occasioni, un passaggio che precede il rogito è quello del contratto preliminare (il cosiddetto “compromesso”). Si tratta sostanzialmente di un accordo tra venditore e acquirente con il quale essi si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita.
Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
Di regola, il preliminare viene stipulato quando non è possibile la vendita immediata: perché,
ad esempio, l’acquirente è in cerca di un finanziamento (un mutuo) oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa. Il motivo per il quale si stipula il preliminare è appunto quello di impegnare giuridicamente le parti durante il tempo necessario a risolvere questi problemi. Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sottoscrizione.
Per la registrazione sono dovute:
l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita l’imposta di bollo, pari a 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe.

FISCO E CASA: ACQUISTO E VENDITA
Se il preliminare è stipulato con atto notarile, la registrazione viene eseguita dal notaio entro
trenta giorni.
Quando il contratto prevede un pagamento, è dovuta l’imposta proporzionale di registro: 0,50% sulle somme previste a titolo di caparra confirmatoria, 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita. In questi casi, dall’imposta dovuta per la registrazione del contratto definitivo sarà poi
detratta quella pagata sul preliminare. Se per le somme versate in occasione della stipula del contratto preliminare manca una espressa qualificazione, oppure se è dubbia l’intenzione delle parti sulla natura delle stesse, le somme vanno considerate acconti di prezzo.

CONTRATTO SOGGETTO A IVA
Anche quando il trasferimento è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà
differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra
confirmatoria. Il versamento di un acconto, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo pattuito, va
fatturato con addebito dell’imposta. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura
fissa (200 euro).
La caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non
costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.
La stessa non è, quindi, soggetta a Iva e andrà pagata l’imposta di registro proporzionale.

TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
Come detto prima, la stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e
acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso
immobile ad altra persona, costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (
per esempio un usufrutto) o iscriva ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni, non anche
l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento
della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.
In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di
terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
Per la trascrizione del preliminare è necessario l’intervento del notaio. In questo caso,
all’imposta di registro e all’imposta di bollo si aggiunge il versamento dell’imposta
ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie.


APPROFONDIMENTI:

LA CAPARRA CONFIRMATORIA

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