Marcatore Archivi: Proposta di acquisto

Il Contratto Preliminare di Compravendita

Editore Nuova Casa 01/06/2023

IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

In tante occasioni, un passaggio che precede il rogito è quello del contratto preliminare (il cosiddetto “compromesso”). Si tratta sostanzialmente di un accordo tra venditore e acquirente con il quale essi si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita.
Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
Di regola, il preliminare viene stipulato quando non è possibile la vendita immediata: perché,
ad esempio, l’acquirente è in cerca di un finanziamento (un mutuo) oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa. Il motivo per il quale si stipula il preliminare è appunto quello di impegnare giuridicamente le parti durante il tempo necessario a risolvere questi problemi. Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sottoscrizione.
Per la registrazione sono dovute:
l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita l’imposta di bollo, pari a 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe.

FISCO E CASA: ACQUISTO E VENDITA
Se il preliminare è stipulato con atto notarile, la registrazione viene eseguita dal notaio entro
trenta giorni.
Quando il contratto prevede un pagamento, è dovuta l’imposta proporzionale di registro: 0,50% sulle somme previste a titolo di caparra confirmatoria, 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita. In questi casi, dall’imposta dovuta per la registrazione del contratto definitivo sarà poi
detratta quella pagata sul preliminare. Se per le somme versate in occasione della stipula del contratto preliminare manca una espressa qualificazione, oppure se è dubbia l’intenzione delle parti sulla natura delle stesse, le somme vanno considerate acconti di prezzo.

CONTRATTO SOGGETTO A IVA
Anche quando il trasferimento è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà
differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra
confirmatoria. Il versamento di un acconto, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo pattuito, va
fatturato con addebito dell’imposta. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura
fissa (200 euro).
La caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non
costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.
La stessa non è, quindi, soggetta a Iva e andrà pagata l’imposta di registro proporzionale.

TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
Come detto prima, la stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e
acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso
immobile ad altra persona, costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (
per esempio un usufrutto) o iscriva ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni, non anche
l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento
della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.
In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di
terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
Per la trascrizione del preliminare è necessario l’intervento del notaio. In questo caso,
all’imposta di registro e all’imposta di bollo si aggiunge il versamento dell’imposta
ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie.


APPROFONDIMENTI:

LA CAPARRA CONFIRMATORIA

Continua a leggere
error: Alert: Content selection is disabled!!